martedì 3 marzo 2009
Rilevatori di velocità off limits per il Ministero
Si può far rispettare il limite di velocità con apparecchiature di rilevazione ritenute illegali dal Ministero dei Trasporti? A quanto pare, sulle principali strade extraurbane del Trasimeno, la risposta è affermativa. Sotto la lente finiscono i dispositivi per il controllo della velocità, quindi dissuasori e rilevatori di ultima generazione che mostrano anche quanti punti verranno decurtati dalla patente. Il Ministero però avverte: in assenza dell’operatore di polizia si può ipotizzare l’omissione d’atti di ufficio. Così alcuni comandi di Polizia Municipale, tra i quali quello castiglionese, stanno facendo marcia indietro per rimuovere le apparecchiature tanto discusse. Dispositivi del genere se ne trovano lungo la sr 71 Umbro Casentinese: l’impianto semaforico operante per ogni senso di marcia nel centro di Moiano, che fa scattare il rosso ogni volta che il sensore collocato 200 metri prima rileva il superamento dei limiti consentiti, il rilevatore di ultima generazione all’intersezione con la sp 310 di Paciano, e quelli posizionati alle porte di Castiglione del Lago. Poi, sul versante della sr 599 gli ultimi rilevatori sono quelli di Casenuove di Magione, posizionati un anno fa. Anche in questo caso segnalano all’automobilista velocità e punti a rischio sulla patente. Eppure, stando ad una nota del Ministero dei Trasporti tutti questi dispositivi sono da considerarsi illegali perché non rientrano tra le apparecchiature soggette ad approvazione da parte del dicastero, ai sensi dell’art.45 del Codice della Strada e del regolamento di attuazione (dpr.495/1992). Già nel 2005, il Ministero in una nota di risposta al Comune di Treviso aveva specificato che “gli attuali dispositivi di controllo della velocità non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia”. A togliere dubbi è una seconda nota del Ministero datata 13 dicembre 2007. In questa comunicazione si legge che “i dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità dei veicoli in transito non sono ricompresi tra quelli elencati dal vigente regolamento, e dunque non possono essere soggetti ad approvazione”e poi evidenzia che “la rilevazione di violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, senza che vengano comminate le relative sanzioni, potrebbe configurare l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico delle amministrazioni procedenti”. Da qui parte la corsa ai ripari di alcuni Comandi di Polizia Municipale del comprensorio, che stanno valutando bene l’opportunità di tenere ancora in piedi gli apparecchi. Perché in questi casi l’automobilista ne sa una più del diavolo.